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Ogni bolletta va di norma pagata per intero entro la scadenza.
Ai sensi della Delibera A.E.E.G. 229/01, per ritardi nel pagamento si applicano interessi di mora calcolati su base annua pari al Tasso Ufficiale di Riferimento o T.U.R. (rif. art. 2 D.Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213), aumentato di 3,5 punti percentuali.
Perdurando la morosità, il cliente sarà preavvisato mediante raccomandata semplice della possibile sospensione della fornitura, che potrà avvenire già dopo 30 giorni dalla scadenza della bolletta non pagata. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione comporteranno l'addebito delle spese nel limite del costo sostenuto per tali operazioni e il possibile avvio di azione legale, con gli ulteriori aggravi del caso e l’addebito di ogni costo dovuto al procedimento di recupero del credito, interessi e quant’altro.
Nel caso sia già avvenuta la sospensione della fornitura, essa potrà essere riattivata solo dopo che il Cliente abbia saldato per intero l’ammontare di ogni bolletta scaduta e non ancora pagata.
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