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Ogni bolletta va di norma pagata per intero entro la scadenza.

Ai sensi della Delibera 229/01 e s.m.i. dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, rateizzazioni possono concedersi su richiesta e prima della scadenza della bolletta, con tasso di interesse applicato pari al Tasso Ufficiale di Riferimento o T.U.R. (rif. art. 2 D.Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213), nei seguenti casi:

  • per clienti con consumi fino a 5000mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
  • per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
  • per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

Chiarimento: La bolletta è a conguaglio nel caso in cui chiude un periodo di consumo in presenza di lettura effettiva rilevata presso il misuratore (anche autolettura). In mancanza di lettura effettiva, la bolletta è in acconto e il consumo viene di norma attribuito mediante una stima legata al consumo dell’utente stesso nell’ultimo anno, calcolato andando a ritroso a partire dalla data della lettura presunta. In mancanza di letture, il consumo è attribuito in relazione alla media dei consumi associabili alla categoria d’uso cui si riferisce l’utenza.

 

 

 

 

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